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D. 18/06/1992 n. 50Art. 14 1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato Il sono contenute nei documenti generali o nei documenti contrattuali relativi ad ogni contratto. 2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, sempreché esse siano compatibili con il diritto comunitario, dette specifiche tecniche vengono definite dalle amministrazioni facendo riferimento a norme nazionali che recepiscano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni. 3. L'amministrazione può derogare al paragrafo 2 qualora: a) tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non includano disposizioni volte all'accertamento della conformità, ovvero non esistano mezzi tecnici per accertare in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni; b) l'applicazione del paragrafo 2 pregiudichi l'applicazione della direttiva 86/361/-CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, o della decisione 87/9S/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, ovvero di altri atti comunitari in specifici settori relativi a servizi o a prodotti; c) l'applicazione di tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni comporti l'impiego di prodotti o materiali incompatibili con le apparecchiature già usate dall'amministrazione ovvero costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, ma soltanto nell'ambito di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista del passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee, omologazioni; d) il progetto in questione abbia natura realmente innovativa che renda inappropriato il ricorso a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni già esistenti. 4. Le amministrazioni che si avvalgono del paragrafo 3 specificano, ogniqualvolta ciò sia possibile, i motivi nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee oppure nei capitolati d'oneri, ed in ogni caso indicano i motivi nella propria documentazione interna e li comunicano, su richiesta, agli Stati membri ed alla Commissione. 5. In assenza di norme Europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche: a) vengono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali di cui sia riconosciuta la conformità ai requisiti essenziali enumerati nelle direttive comunitarie sull'armonizzazione tecnica, conformemente alle procedure stabilite in queste direttive ed in particolare alle procedure stabilite nella direttiva 89/106/CEE del Consiglio; b) possono venir definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere, nonché di impiego dei materiali; c) possono venir definite con riferimento ad altri documenti. In tal caso deve essere fatto riferimento, in ordine di preferenza, a: I) norme nazionali che recepiscano norme internazionali riconosciute dal paese cui appartiene l'amministrazione; II) altre norme nazionali e omologazioni tecniche nazionali del paese cui appartiene l'amministrazione; III) qualsiasi altra norma. 6. A meno che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, gli Stati membri vietano l'introduzione nelle clausole contrattuali di un determinato appalto di specifiche tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza ovvero ottenuti mediante un particolare procedimento e abbiano quindi l'effetto di favorire o escludere determinati presta- tori di servizi. È in particolare vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi ovvero l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata. Tuttavia una data indicazione, accompagnata dalla menzione "o equivalente", è autorizzata quando le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati. Art. 15 1. Mediante un avviso indicativo da pubblicarsi non appena possibile dopo l'inizio del loro esercizio finanziario le amministrazioni rendono noto il volume globale degli appalti previsti per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato IA che esse intendono aggiudicare nei 12 mesi successivi qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 7, risulti pari o superiore a 750.000 ECU. 2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare un appalto pubblico di servizi mediante procedura aperta, ristretta o, nei casi stabiliti nell'articolo 11, negoziata, rendono nota tale intenzione con un bando di gara. 3. Le amministrazioni che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso. Art. 16 1. Le amministrazioni che abbiano aggiudicato un appalto pubblico di servizi o espletato un concorso di progettazione inviano all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee un avviso in merito ai risultati della procedura d'aggiudicazione. 2. I bandi o avvisi sono pubblicati: -per gli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato IA, conformemente agli articoli 17-20; - per i concorsi di progettazione, conformemente all'articolo 17. 3. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato IB, le amministrazioni indicano nel bando o avviso se acconsentano o meno alla sua pubblicazione. 4. La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista dall'articolo 40, paragrafo 3, le norme riguardanti la redazione di relazioni regolari basate sui bandi o sugli avvisi menzionati al paragrafo 3, nonché la pubblicazione di tali relazioni. 5. Non sono tuttavia pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di appalti la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge, o sia altrimenti contraria all'interesse pubblico, o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recar pregiudizio alla lealtà della concorrenza tra prestatori di servizi. Art. 17 1. I bandi o avvisi vanno redatti conformemente ai modelli contenuti negli allegati III e IV e devono fornire le informazioni richieste in tali modelli. Nel richiedere informazioni sulle condizioni economiche e tecniche che esse esigono dai prestatori di servizi ai fini della selezione (punto 13 dell'allegato IIIB, punto 13 dell'allegato IIIC e punto 12 dell'allegato IIID) le amministrazioni non possono richiedere condizioni diverse da quelle specificate negli articoli 31 e 32. 2. I bandi e gli avvisi sono inviati dall'amministrazione aggiudicatrice, nei più brevi termini e per i canali più appropriati, all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 20, detti bandi o avvisi sono inviati per telescritto, telegramma o telocopia. L'avviso di cui all'articolo 15, paragrafo 1 viene inviato il più rapidamente possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario. L'avviso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 è inviato al più tardi quarantotto giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto o dopo la chiusura del concorso in questione. 3. Gli avvisi di cui agli articoli 15, paragrafo 1 e 16 paragrafo 1 vengono pubblicati per esteso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e nella banca di dati TED, nelle lingue ufficiali delle Comunità; il testo nella lingua originale è l'unico facente fede. 4. I bandi di gara di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3 vengono pubblicati per esteso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e nella banca di dati TED, nelle rispettive lingue originali. Un riassunto degli elementi importanti di ciascun bando viene pubblicato nelle altre lingue ufficiali delle Comunità; il testo nella lingua originale è l'unico facente fede. 5. L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica i bandi di gara non oltre dodici giorni dalla data di spedizione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 20, tale termine è ridotto a cinque giorni. 6. La pubblicazione nelle Gazzette Ufficiali o nella stampa del paese dell'amministrazione non può effettuarsi prima della data della spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee e deve recare menzione di tale data. La pubblicazione non deve contenere informazioni di- verse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. 7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione. 8. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle Comunità. La lunghezza del testo non può essere superiore ad una pagina della suddetta Gazzetta, ossia deve risultare di 650 parole circa. Ciascun numero nella Gazzetta in cui figurano uno o più bandi di gara o avvisi riproduce il modello o i modelli cui il bando o i bandi o l'avviso o gli avvisi pubblicati si riferiscono. Art. 18 1. Nelle procedure aperte, il termine di ricezione delle offerte viene stabilito dalle amministrazioni in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. 2. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 può essere sostituito da un termine che sia sufficientemente lungo da permettere agli interessati di presentare offerte valide e che, di norma, non è inferiore a trentasei giorni e in alcun caso inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara di appalto se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee almeno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del bando di gara di cui all'articolo 15, paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell'allegato IIIA (preinformazione), sempreché tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di gara di cui all'allegato IIIB (procedure aperte) disponibili al momento della sua pubblicazione. 3. Sempreché siano stati richiesti in tempo utile, i capitolati d'oneri e i documenti complementari devono essere inviati ai prestatori di servizi dalle amministrazioni o dai servizi competenti entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda. 4. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 5. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri e i documenti o informazioni complementari non possono essere forniti entro il termine di cui ai paragrafi 3 e 4 o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere adeguatamente prorogati. Art. 19 1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, il termine di ricezione delle domande di partecipazione viene stabilito dalle amministrazioni in modo da non essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. 2. Le amministrazioni invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari. Essa contiene almeno: a) se del caso l'indirizzo del servizio a cui possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare tale domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti; |
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